Cass. Sez. I, 19.8.2015 n. 16899
Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – diritto di cronaca – diritto di satura – scriminanti – irrilevanza
La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma “civile” dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza. A differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma, appunto per questo, ne ricorre l’esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico. Altrimenti, la satira non sfugge al limite della correttezza e continenza delle espressioni e delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi, e neppure può fondarsi su dati storicamente falsi.