Il creditore ammesso con riserva al passivo del fallimento deve subito proporre opposizione allo stato passivo

Cass. Sez. I, 9.1.2020 n. 268

Diritto della crisi di impresa – fallimento – ammissione al passivo – ammissione con riserva – opposizione – necessità

Nella disciplina delle legge fallimentare riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e del D.Lgs. n. 169 del 2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l’ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme della L. Fall., art. 98. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l’ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui alla L. Fall., art. 113 bis.