Come il curatore può contestare i crediti in sede di ammissione al passivo

Cass. Sez. I, 8.1.2020 n. 140

Diritto della crisi di impresa – fallimento – ammissione al passivo – eccezione riconvenzionale – effetti

Nel giudizio di verifica dei crediti, a norma dell’art. 95, comma 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il curatore fallimentare può eccepire l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, senza essere tenuto, per ottenere un provvedimento di esclusione del credito o della garanzia, a proporre l’azione revocatoria fallimentare o ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi dell’art. 98 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Nel caso in cui non sia stata proposta azione revocatoria da parte del curatore fallimentare, ma sia stata solo sollevata eccezione revocatoria (c.d. revocatoria incidentale) di inefficacia del titolo, finalizzata a paralizzare la pretesa del creditore concorsuale, il giudice delegato non dichiara l’inefficacia del titolo del credito o della garanzia, né dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione fatta valere, in ragione della revocabilità del relativo titolo su cui si fonda la corrispondente pretesa del creditore con effetti limitati all’ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale.