Credito al consumo: se mancano le informazioni essenziali possono venire meno interessi e spese per la banca

Corte Giustizia UE Sez. III, 9.11.2016 n. C-42/15

Diritto bancario – credito al consumo – informazioni essenziali – mancanza – conseguenze

La direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che:
– il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
– non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate;
– il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale;
– uno Stato membro può prevedere, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.