Il credito dell’agente non è privilegiato se l’attività è svolta da una società di capitali

Cass. Sez. Un., 16.12.2013 n. 27986

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto agenzia – crediti – privilegio

La disposizione, di cui all’art. 2751-bis, numero 3) cc, secondo la quale “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […] 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo” -, deve essere interpretata, in conformità con l’art. 3 della Costituzione ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751-bis cod. civ., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l’attività di agente.