Gli obblighi delle parti in caso di conto corrente cointestato

Cass. Sez. II, 23.2.2021 n. 4838

Diritto delle obbligazioni e contratti – conto corrente – contestazione – diritti sul saldo – condizioni

In caso di conto corrente cointestato tra coniugi, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. Va escluso, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.