Cass. Sez. II, 27.11.2015 n. 24291
Diritto delle successioni – patto successorio – conguaglio – esclusione
Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi.
Per la configurabilità di un patto successorio rinunciativo mediante assunzione di un’obbligazione occorre che l’obbligazione assunta contenga una rinuncia ai diritti spettanti sulla futura successione; la rinuncia deve essere espressa in modo non equivoco anche considerando che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al “de cuius” al momento della morte – al netto dei debiti — maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto; pertanto, siffatta lesione intanto può configurarsi in quanto sia verificata con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte de de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti.