Cass. Sez. I, 4.12.2013 n. 27118
Diritto commerciale – Diritto bancario – commissione di massimo scoperto
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 154/1992, i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati e le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. Ne consegue l’illegittimità dell’applicazione delle commissioni di massimo scoperto non pattuite espressamente.