Nel concetto di circolazione del veicolo, ai fini della RCA, rientrano anche la sosta e le operazioni di carico e scarico

Cass. Sez. Un., 29.4.2015 n. 8620

Diritto della responsabilità civile – circolazione stradale – sosta – sussistenza

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata (come le operazioni di carico e scarico), sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. ne consegue che per l’operatività della garanzia per la RCA (responsabilità civile automobilistica) è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.