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Per la prova della cessione di crediti in blocco non è sufficiente la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Cass. Sez. III, 6.2.2024 n. 3405

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cessione dei crediti in blocco – prova – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – insufficienza

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Il termine di decadenza ex art. 1957 cc non decorre se la durata della fideiussione è correlata all’adempimento dell’obbligazione

Cass. Sez. Un., 29.1.2024 n. 2607

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – decadenza ex art. 1957 cc – termine – decorrenza

Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.

La deroga alla decadenza ex art. 1957 cc è legittima

Cass. Sez. Un., 29.1.2024 n. 2607

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – decadenza ex art. 1957 cc – deroga – legittimità

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

L’estratto conto ricavato dall’home banking è una prova documentale valida

Cass. Sez. Un., 29.1.2024 n. 2607

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – estratti conto – home banking – validità

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).

I sindaci devono controllare l’intera gestione della società anche a tutela dei creditori sociali

Cass. Sez. I, 24.1.2024 n. 2350

Diritto commerciale – società – sindaci – obblighi – estensione

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2403 c.c. non è circoscritto all’operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento dell’intera gestione sociale per la tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello dei creditori sociali.

Per il privilegio è necessaria l’indicazione del titolo, del credito e del collegamento con la causa di prelazione

Cass. Sez. I, 23.1.2024 n. 2287

Diritto della crisi di impresa – fallimento – ammissione al passivo – privilegio – riconoscimento – condizioni

Ai fini del riconoscimento del privilegio, è necessario che nel ricorso ex art. 93 l.fall. sia data indicazione specifica del titolo di prelazione e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito; in mancanza, conseguirà la degradazione del credito a chirografario.

La procura alle liti cartacea, firmata in modo autografo, scansionata e sottoscritta digitalmente dall’avvocato è valida

Cass. Sez. Un., 19.1.2024 n. 2077

Diritto processuale civile – procura alle liti – sottoscrizione autografa – autentica digitale – validità

In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, cpc, di procura speciale apposta in calce al ricorso.

La procura alle liti non deve essere contestuale all’atto a cui si riferisce

Cass. Sez. Un., 19.1.2024 n. 2075

Diritto processuale civile – procura alle liti – contestualità – esclusione

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Quando la CONSOB risponde dei danni verso gli investitori per la falsità dei prospetti informativi

Cass. Sez. I, 16.1.2024 n. 1653

Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – prospetto informativo – CONSOB – controllo – responsabilità – condizioni

Nel controllare il prospetto non spetta alla CONSOB svolgere valutazioni di merito sugli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione, né compiere verifiche in ordine alla veridicità di tutte le informazioni ivi contenute. Con riferimento all’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto è configurabile una condotta colposa della CONSOB soltanto quando la falsità delle informazioni contenute nel prospetto sia manifesta ovvero qualora abbia omesso i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tale falsità.

Anche con il recesso del committente appaltatore e direttore dei lavori possono essere chiamati a risarcire il danno

Cass. Sez. II, 8.1.2024 n. 421

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – responsabilità appaltatore – recesso del committente – danni – sussistenza

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l’inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l’azione rivolta a ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all’art. 1453 c.c. e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l’appaltatore.