Cass. Sez. I, 28.4.2025 n. 11145
Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – stato di insolvenza – conoscenza – prova
L’onere della prova della cd. “scientia decoctionis” in capo all’”accipiens“, gravante sulla curatela, può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 C.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.