Cass. Sez. I, 8.7.2015 n. 14262
Diritto societario – amministratori – responsabilità – condizioni
La mancata informativa da parte dell’amministratore circa le sopravvenienze passive, l’omessa svalutazione dei crediti sociali e il mancato stanziamento del fondo rischi costituiscono condotta illecita e tali omissioni e inadempimenti, qualora siano il presupposto per la mancata attivazione dell’amministratore per lo scioglimento della società per perdita del capitale sociale cui era invece tenuto in base al disposto dell’art. 2545 duodecies del codice civile, comportano una sua responsabilità nella gestione societaria, per il periodo successivo alla conoscenza, da parte dell’amministratore stesso, della esistenza di un patrimonio netto negativo.