L’utilizzo dei beni comuni nel condominio

Cass. Civ., Sez. II, 21.3.2016, n.5551

Proprietà – condominio negli edifici .- beni comuni – costruzione

È da ritenersi vietata la costruzione, da parte di un condomino, di un manufatto nel cortile comune dalla quale derivi la modifica della normale destinazione del bene comune, con «incorporazione» di una parte della colonna d’aria sovrastante (il manufatto) che non potrebbe più, pertanto, essere utilizzata parimenti da tutti i condomini, in applicazione del noto principio, secondo il quale l’utilizzo delle parti comuni da parte dei singoli condomini è da ritenersi consentito sino a quando, appunto, non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.