L’azione revocatoria ordinaria si può esperire anche per il credito non ancora coperto da titolo esecutivo

Cass. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – titolo esecutivo – necessità – esclusione

In tema di azione revocatoria ordinaria l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, ai fini dell’accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate.