Chi vende l’azienda deve evitare di fare concorrenza all’acquirente anche tramite partecipazioni sociali

Cass. Sez. I, 25.6.2014 n. 14471

Diritto commerciale – azienda – trasferimento – divieto di concorrenza

La disposizione contenuta nell’art. 2557 cc, la quale stabilisce che chi aliena l’azienda deve astenersi per un periodo di cinque anni dal trasferimento dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell’avviamento, non è eccezionale, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti.
Pertanto non è esclusa l’estensione analogica del citato art. 2557 cc all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un’indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un “caso simile” all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda.