La banca che paga l’assegno non trasferibile a chi non è il beneficiario risponde verso costui

Cass. Sez. III, 25.8.2014 n. 18183

Diritto commerciale – Diritto bancario – assegno bancario – non trasferibilità – responsabilità

L’articolo 43 Regio Decreto 21/12/1933 n. 1736 prevede che l’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se non ad un banchiere, per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Il secondo comma precisa poi che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal giratario per l’incasso risponde del pagamento.
Pertanto tale norma disciplina in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 1189 cc, a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. E invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell’obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art. 43.