Il nuovo art. 360 n. 5 cpc non consente più un sindacato sulla motivazione

Cass. Sez. Un., 10.7.2015 n. 14477

Diritto processuale civile – ricorso per cassazione – art. 360 n. 5 cpc – condizioni

La riformulazione dell’art. 360 n. 5 cpc, deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cpc, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.