La violazione della normativa sulle aree a parcheggio può comportare la nullità dell’atto

Cass. Sez. II, 18.12.2013 n. 28345

Diritto delle obbligazioni e contratti – spazi per parcheggi – nullità

L’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio è rimasto immutato, anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, ultimo comma, nello stabilire che gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cc, non ha portata innovativa, ma ribadisce, solo, che, anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non può venire meno, in quanto la pertinenza, anche se gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria funzione accessoria, esclusivamente, a vantaggio della cosa principale.