Non basta la prova della anticipazione del credito ma occorre anche provare la stipula del conto corrente

Cass. Sez. I, 1.10.2014 n. 20726

Diritto commerciale – Diritto bancario – contratto di conto corrente – prova

In caso di stipula di un contratto di conto corrente bancario e di successiva apertura di credito, la banca, che richiede il pagamento del credito nascente dal saldo negativo del primo contratto, deve dare la prova che entrambi i contratti siano stati stipulati con la forma scritta ad substantiam. La mancata dimostrazione dell’avvenuta stipulazione del contratto di conto corrente nella forma scritta ad substantiam non si traduce però nella nullità anche del contratto di apertura di credito ma nella insufficienza della prova del credito della banca. Infatti la causa del contratto di anticipazione consiste nella mera creazione di una disponibilità a favore del correntista, che può avvalersene in una o più riprese, ricostituirla totalmente o parzialmente o anche astenersi dall’utilizzarla; ciò non comporta automaticamente l’insorgenza di un credito in favore della banca, ricollegabile esclusivamente all’effettivo prelievo della somma accreditata. Quindi, in quanto regolata in conto corrente, l’utilizzazione della predetta somma presuppone peraltro la validità del relativo contratto, la cui mancata dimostrazione non può non riflettersi sull’accertamento del credito della banca.