Cass. Sez. I, 21.11.2013 n. 26133
Diritto commerciale – Diritto bancario – conto corrente bancario
Qualora il contratto di conto corrente consenta al cliente di usufruire del fido, non è necessario di un formale ed autonomo contratto di apertura di credito. Infatti, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, è sufficiente la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive, nel qual caso la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. Tale pattuizione trova titolo nello stesso contratto di conto corrente liberamente sottoscritto dal cliente, il quale è da intendere come un solo negozio di tipo complesso, caratterizzato da unicità di causa ed assistito da un’apertura di credito di cui postula l’applicazione in via analogica della relativa disciplina, contrassegnata dall’obbligo per il cliente, che utilizzi la somma prelevata, di corrispondere gli interessi nella misura fissata dal contratto.