Cass. Sez. I, 23.11.2020 n. 26568
Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – scioglimento dai contratti non eseguiti – contratti sinallagmatici – esecuzione del creditore – insussistenza
In tema di concordato preventivo, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell’art. 169-bis legge fall., presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale. Ne consegue che l’istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.