L’azione revocatoria dopo il fallimento del compratore comporta il soddisfacimento per equivalente

Cass. Sez. Un., 24.6.2020 n. 12476

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria ordinaria – fallimento dell’acquirente – conseguenze

In caso di atto di disposizione del patrimonio in danno ai creditori, il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione, vale a dire dopo l’atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l’azione revocatoria sia esercitata, impedisce ai creditori dell’alienante solo l’esercizio dell’azione costitutiva (in applicazione del principio di cristallizzazione dell’attivo fallimentare), non anche invece l’esercizio di quell’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale, da esercitarsi nelle forme dell’insinuazione al passivo e non nelle forme della rivendica.