Cass. Sez. I, 29.3.2016 n. 6042
Diritto fallimentare – azione revocatoria – rimesse sul conto – saldo disponibile – sussistenza
Le rimesse sul conto corrente innanzitutto sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 l.f., quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti scoperto, per cui, al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del “saldo disponibile” del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca; non è, invece, idoneo né il criterio del “saldo contabile”, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del “saldo per valuta”, che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi.