La prescrizione del diritto di impugnare il fondo patrimoniale con l’azione revocatoria decorre dalla data di annotazione del fondo

Cass. Sez. III, 24.3.2016 n. 5889

Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale – azione revocatoria ordinaria – prescrizione – decorrenza

L’art. 2903 cc, che stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, va interpretato (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 cc) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. Tale momento va individuato, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi.