La responsabilità oltre il massimale della assicurazione

Cass. Sez. III, 17.2.2016 n. 3014

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – assicurazizone rc auto – massimale – responsabilità ulteriore – condizioni

La responsabilità ultramassimale dell’assicuratore nei confronti della parte danneggiata trova titolo in un comportamento dell’assicuratore obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969, (e, attualmente, i termini di cui all’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), alla cui scadenza l’assicuratore è da considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all’an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Ciò significa che l’assicuratore il quale, in linea di principio, è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale e il cui debito è chiaramente di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso l’assicurato, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 cc, senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) del “maggior danno” di cui al cit. art. 1224, comma 2.