Cass. Sez. I, 27.10.2015 n. 21887
Diritto finanziario – intermediario finanziario – verifica dichiarazioni cliente – responsabilità
Sia in base alla normativa regolamentare precedente che secondo quanto adesso prevedono la direttiva MIFID e il Regolamento Consob n. 16190 del 2007, che ha sostituito il Regolamento n. 11522 del 1998, l’intermediario finanziario deve verificare le competenze effettive in capo alla stessa, da parte dell’intermediario; tale ragionevole certezza, peraltro, potrà essere acquisita dall’intermediario finanziario non necessariamente attraverso i documenti all’uopo consegnatigli nell’occasione dal cliente, potendo quegli fondarsi anche su elementi che non integrino la nozione di documenti in senso tecnico ex art. 2702 ss. c.c., rilevando la conoscenza effettiva dei requisiti professionali della controparte, ferma restando l’iniziativa di provenienza del cliente di essere considerato come facente parte di questa categoria. Adesso il nuovo regolamento Consob impone la “valutazione” della competenza ed esperienza del cliente, con il più congruo utilizzo di un termine di valenza generale, che compie implicito riferimento a qualsiasi mezzo per accertare e ponderare le caratteristiche di quell’investitore.