L’intermediario finanziario, nel profilare il cliente, deve verificare se costui sia davvero un investitore qualificato

Cass. Sez. I, 27.10.2015 n. 21890

Diritto finanziario – intermediario finanziario – deposito titoli e custodia – obbligo di informazione – condizioni

Fuori dal servizio di gestione di portafoglio o di consulenza, laddove la banca presti solo il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio a quello di negoziane, non può dirsi sussistente, nella fase successiva all’acquisto del titolo, un obbligo di informazione generalizzato per l’intermediario finalizzato a mettere il cliente in condizioni di valutare l’opportunità di dismettere i titoli (oltre che di acquistarli) dal portafoglio, fatta salva l’ipotesi in cui la banca sia venuta a conoscere, non in modo riservato, notizie particolari ovvero abbia desunto da sue analisi economiche orientamenti positivi o negativi che l’obbligo di operare con correttezza può imporre di divulgare tra i clienti.