Dopo il pignoramento dell’immobile solo il custode può riscuotere i canoni

Cass. Sez. III, 29.4.2015 n. 8695

Diritto immobiliare – locazione – pignoramento – custode – canoni – riscossione

Il titolare del bene pignorato non può, dopo il pignoramento, continuare a riscuotere, come tale, i canoni della locazione del bene pignorato; e ciò a prescindere dalla circostanza che la locazione sia o meno opponibile alla procedura. In particolare il potere di amministrazione, conferito al custode dall’art. 65 cod. proc. civ., il divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione (art. 560 cod. proc. civ.), nonché l’interesse del creditore procedente, che potrebbe essere seriamente compromesso sia dalla locazione del bene pignorato (donde le cautele apprestate dal cit. art. 560 cod. proc. civ.) sia dall’esercizio (o dal mancato esercizio) da parte del debitore delle azioni che da esse discendono, convergono, tutti, nell’attribuire al solo custode la legittimazione sostanziale a richiedere tanto il pagamento dei canoni, quanto ogni altra azione che scaturisce dai poteri di amministrazione e gestione del bene.