Ancora sulla funzione del giudice nel concordato preventivo

Cass. Sez. I, 28.4.2015 n. 8575

Diritto fallimentare – concordato preventivo – ammissibilità – fattibilità giuridica e fattibilità economica – distinzione

Al giudice spetta il controllo della proposta concordataria per quanto riguarda il rispetto dei requisiti formali e per la fattibilità giuridica della stessa, intesa come verifica della sua compatibilità con le norme inderogabili e come rispondenza alla causa concreta dell’istituto, consistente nel superamento dello stato di crisi dell’imprenditore, con l’assicurazione di un soddisfacimento sia pur modesto e parziale dei creditori. Al giudice non spetta di valutarne anche la convenienza e le probabilità di successo economico, a meno che ex art. 180/4 LF un creditore appartenente ad una classe dissenziente o i creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto contestino la convenienza della proposta.