I debiti nati per esigenze familiari superano sempre il fondo patrimoniale

Cass. Sez. III, 26.8.2014 n. 18248

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fondo patrimoniale – debiti sorti per esigenze familiari – inopponibilità

Se il credito del terzo è maturato per soddisfare i bisogni della famiglia, l’esecuzione sul fondo patrimoniale è sempre legittima senza che sia necessario indagare se sia sorto prima il credito o il fondo. Pertanto, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale), la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia, rende sempre e comunque legittima l’esecuzione su di un diritto reale oggetto di quel fondo.