Qualora il contratto sia sospensivamente condizionato non si può chiedere la sua risoluzione

Cass. Sez. II, 19.6.2014 n. 14006

Diritto delle obbligazioni e contratti – condizione – mancato avveramento – risoluzione – inefficacia

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva si perfeziona immediatamente ma è inefficace fino a quando la condizione non si avvera e cioè l’efficacia di tale contratto è paralizzata durante la pendenza del termine per il verificarsi della condizione.
Tale contratto fa sorgere diritti ed obblighi preliminari che possono dar luogo a risoluzione per inadempimento in caso di comportamento contrario a buona fede dell’altra parte che impedisca l’avveramento della condizione. Al di fuori di questo caso, l’eventuale domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con il contratto sottoposto a condizione sospensiva deve essere rigettata nel caso in cui la condizione non si sia verificata. Intanto si può parlare di inadempimento contrattuale in quanto sussista un contratto efficace: il mancato avveramento della condizione impedisce al contratto di produrre i propri effetti con conseguente impossibilità di parlare di inadempimento.