Il fondo patrimoniale va annotato per renderlo opponibile

Cass. Sez. III, 12.12.2013 n. 27854

Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cc è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cc, circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. In tale prospettiva la trascrizione del vincolo per gli immobili, imposta dall’art. 2647 cc, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea, come tale, a sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità, quest’ultima, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.