Archivio mensile:giugno 2016

Della regolarità delle girate sull’assegno risponde la banca trattaria

Cass. Sez. I, 17.5.2016 n. 10079

Diritto bancario – assegno bancario – girate – falsità – responsabilità – condizioni

Ex art. 38 del r.d. n. 1736 del 1933, “Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti” ed ex art. 11 del medesimo decreto, inoltre, “Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale”, si evince che nel caso in cui un assegno, non munito di clausola di non trasferibilità, caratterizzato da una serie di girate in bianco, venga presentato per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate (che non si estende all’autenticità delle firme) grava sulla banca trattaria e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato. La responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è pertanto configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato all’incasso.

Sono risolubili gli ordini di acquisto fatti su un contratto quadro illegittimo

Cass. Sez. I, 16.5.2016 n. 9981

Diritto finanziario – contratto quadro – obblighi informativi – ordini successivi – risolubilità – sussistenza

In ipotesi di omessa informazione sulla propensione al rischio del cliente e/o di omessa informazione sui rischi dell’investimento o comunque sull’inadeguatezza delle operazioni poste in essere dall’istituto intermediario ed anche in tutte le ipotesi in cui avrebbe dovuto astenersene, si prospetta una responsabilità di tipo contrattuale. Quindi la domanda del cliente va inquadrata come un’azione di responsabilità, di tipo extracontrattuale – se l’evento generativo del danno si collochi nella fase delle trattative precontrattuali – o di tipo contrattuale se abbia a oggetto le operazioni poste in essere in adempimento del contratto di intermediazione. Va pertanto escluso che possa aversi nullità del contratto-quadro per effetto dell’eventuale inadempimento agli obblighi dell’intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi. Né è configurabile l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, posto che i comportamenti omissivi e fallaci dell’intermediario, anche ove ritenuti esistenti, non sono qualificabili come integrativi dell’invalidità del contratto – quadro di intermediazione, ma anch’essi possono al più essere valorizzati in quanto inficianti la correttezza dei singoli contratti esecutivi, come tali risolubili per inadempimento.

Gli obblighi della banca quale intermediario finanziario

Cass. Sez. I, 13.5.2016 n. 9892

Diritto finanziario – contratto quadro – obblighi informativi – sussistenza

In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni c.d. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente. Nella medesima prospettiva si afferma che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Audizione o non audizione del minore?

Cass. Sez. I, 12.5.2016, n. 9780

Adozione – dichiarazione di adottabilità – stato di abbandono – audizione del minore

L’art. 15, secondo comma, ultima parte l. n. 184/1983 prescrive che deve essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Detto obbligo deve essere assolto in tutti i procedimenti che riguardano i minori ed è volto, nel loro interesse, a raccoglierne le opinioni, i loro interessi e le loro volontà.
Tuttavia il giudice può, motivando espressamente detta scelta e la non corrispondenza dell’ascolto con l’interesse del minore, evitare di procedere a detto obbligo qualora l’audizione possa rilevarsi pregiudizievole per il bambino stesso o appaia sconsigliata.
In ogni caso, considerata l’importanza di assumere le opinioni del minore nel procedimento volto alla tutela dei suoi interessi, il giudice può anche, qualora particolari esigenze lo richiedano, ascoltare il bambino a mezzo di soggetti terzi specializzati, conferendo a questi ultimi una delega specifica, senza che con ciò possa ritenersi violato in alcun modo il principio della norma.

La responsabilità di soggetti diversi sulla base di titoli diversi

Cass., Sez. II, 11.5.2016, n. 9662

Obbligazioni – fatti illeciti – responsabilità solidale

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai criteri che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali l’art. 2055 c.c. costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (principio della cd. causalità alternativa).

Il patto che esclude la garanzia per vizi presuppone la buona fede del venditore

Cass. Sez. II, 11.5.2016 n. 9651

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – vizi o difetti – garanzia – patto di esclusione – buona fede – sussistenza

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1490 secondo comma cod. civ. – secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa – presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato; ne deriva che non rientra nella sfera di applicazione della norma il caso in cui il venditore sia rimasto all’oscuro dei vizi della cosa venduta ancorché per sua colpa grave.

La taratura degli autovelox

Cass. Sez. II, 11.5.2016, n. 9645

Sanzioni amministrative – autovelox -. prova del corretto funzionamento

Gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento, verifiche che debbono essere dimostrate o attestate con certificazioni di omologazione e conformità e non possono essere provate con altri mezzi.

Il privilegio del credito dell’agente spetta alle società di persone e non a quelle di capitali

Cass. Sez. I, 10.5.2016 n. 9462

Diritto delle obbligazioni e contratti – privilegi – credito agente – società – condizioni

Nelle società di capitali costituite secondo le forme tradizionali, le somme che rappresentano il corrispettivo dell’attività prestata (nella specie, provvigioni per lo svolgimento dell’attività di agente) attraverso le persone che operano per la società spettano a questa e non al socio e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito, sicché le provvigioni spettanti a società siffatte, che esercitino l’attività di agente, risolvendosi in “utili” di tale attività di impresa, sono crediti estranei rispetto alla complessiva ratio giustificatrice della prelazione riconosciuta dall’art. 2751 bis cc n. 3. Il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall’art. 2751 bis, n. 3, c.c., è invece applicabile ai crediti delle società personali che esercitino l’attività propria dell’agente qualora sia accertato, in concreto, che quest’ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

I danni da infiltrazioni dal lastrico solare

Cass., Sez. Un. 10.5.2016, n. 9449

Condominio negli edifici – ripartizione delle spese – cose in custodia

In tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condòmini, dei danni che derivano da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello) ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni e all’assemblea dei condòmini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria».
Le spese relative ai danni causati dalle infiltrazioni, pertanto, in conclusione secondo le Sezioni Unite, «salvo la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro», vanno di regola attribuite secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 c.c.: e cioè per un terzo a carico del proprietario (o dell’usuario) esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Il recesso presuppone un inadempimento di non scarsa importanza

Cass. Sez. II, 9.5.2016 n. 9137

Diritto delle obbligazioni e contratti – recesso – grave inadempimento – sussistenza

La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento dell’altra sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente.