Archivio mensile:marzo 2016

La responsabilità oltre il massimale della assicurazione

Cass. Sez. III, 17.2.2016 n. 3014

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – assicurazizone rc auto – massimale – responsabilità ulteriore – condizioni

La responsabilità ultramassimale dell’assicuratore nei confronti della parte danneggiata trova titolo in un comportamento dell’assicuratore obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969, (e, attualmente, i termini di cui all’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), alla cui scadenza l’assicuratore è da considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all’an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Ciò significa che l’assicuratore il quale, in linea di principio, è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale e il cui debito è chiaramente di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso l’assicurato, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 cc, senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) del “maggior danno” di cui al cit. art. 1224, comma 2.

Il credito precedente alla dichiarazione di fallimento può essere considerato prededucibile

Cass. Sez. VI, 16.2.2016 n. 3003

Diritto fallimentare – crediti prededucuibli – interesse della massa – sussistenza

Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio.

L’assegno post datato non è prova della conoscenza dello stato di insolvenza del fallito da parte del creditore

Cass. Sez. I, 15.2.2016 n. 2916

Diritto fallimentare – azione revocatoria – conoscenza stato di insolvenza – assegno post datato – insussistenza

L’assegno post-datato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.

La nullità, anche parziale, del contratto bancario può essere rilevata per la prima volta anche in appello

Cass. Sez. I, 15.2.2016 n. 2910

Diritto bancario – contratti bancari – nullità – domanda – appello – ammissibilità

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d’ufficio la sua nullità solo parziale e, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle loro determinazioni espresse nel processo. In ogni caso, rispetto alla originaria domanda di nullità totale di un contratto di conto corrente bancario, la domanda di nullità parziale può essere dalla stessa parte per la prima volta introdotta in appello, sia in risposta a un rilievo del giudice sia, anche, anticipando detto rilievo.

La trascrizione della domanda ex art. 2932 cc prima del fallimento impedisce al curatore di sciogliersi dal preliminare

Cass. Sez. I, 15.2.2016 n. 2906

Diritto fallimentare – scioglimento ex art. 72 LF – contratto preliminare di compravendita – domanda ex art. 2932 cc – condizioni

Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore – parte del giudizio ex art. 43 l. fall., ma terzo in relazione al rapporto controverso – mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l’art. 72 l. fall.. Ma – ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano – se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell’attore promissario acquirente a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c..

Il contratto For You è nullo

Cass. Sez. I, 15.2.2016 n. 2900

Diritto bancario e finanziario – contratto For You – nullità – sussistenza

L’interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell’utenza da parte di operatori professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse relative alla gestione di fondi comuni che comprendano anche titoli di dubbia redditività, il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., ponendosi in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza, anche privata, sicché è inefficace ove si traduca nella concessione, all’investitore, di un mutuo, di durata ragguardevole, finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice, e nel contestuale mandato conferito a – quest’ultima per l’acquisto dei prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi.

Chi è legittimato ad impugnare le delibere condominiali

Cass. Sez. II, 12.2.2016 n. 2859

Diritto immobiliare – condominio – delibere assembleari – impugnazione – litisconsorzio – condizioni

La legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno può esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri. Se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualità di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri. Perciò, nella controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti per sentire invalidare una deliberazione assembleare relativa all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno soltanto di detti condomini, il giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che costoro sono parti di una causa inscindibile.

Distanza tra gli edifici e danno

Cass. Civ., sez. II, 12.2.2016, n. 2848

Proprietà – distanze negli edifici – mancato rispetto – danno

In tema di violazione della distanza tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una limitazione temporanea del valore della medesima, che deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.

Nelle società quotate la violazione dell’OPA da diritto agli altri soci al risarcimento del danno

Cass. Sez. I, 10.2.2016 n. 2665

Diritto societario – società quotate – OPA – violazione – risarcimento danni – sussistenza

La violazione dell’obbligo, rilevante ex art. 1173 cc, di offerta pubblica di acquisto della totalità delle azioni di una società quotata in un mercato regolamentato da parte di chi, in conseguenza di acquisti azionari, sia venuto a detenere un partecipazione superiore al trenta per cento del capitale sociale, fa sorgere in capo agli azionisti, ai quali l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 1218 cc, ove essi dimostrino di aver perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell’offerta. Infatti le sanzioni restitutorie (della sterilizzazione del voto e dell’obbligo di rivendita entro l’anno delle azioni eccedenti), non elidono il danno subito dagli azionisti di minoranza con la perdita della possibilità di beneficiare del maggior prezzo di vendita delle loro azioni.

Il creditore che propone opposizione allo stato passivo può produrre ulteriore documentazione non allegata prima

Cass. Sez. VI, 9.2.2016 n. 2561

Diritto fallimentare – opposizione allo stato passivo – produzioni documentali – ammissibilità

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ.