Archivio mensile:marzo 2016

Per la nullità di un contratto vale solo la legge in vigore al momento della sua conclusione

Cass. Sez. II, 29.2.2016 n. 3926

Diritto delle obbligazioni e contratti – nullità – abrogazione – irrilevanza

L’illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore.

Nella vendita internazionale conta il luogo di consegna della merce

Cass. Sez. Un., 26.2.2016 n. 3802

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita internazionale – giurisdizione – condizioni

In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come “luogo di consegna principale” va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, in materia, dalla Convenzione di Vienna. L’art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all’individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.

Il danno all’alunno all’interno dell’istituto scolastico

Cass. Civ., sez. III, 25.2.2016, n. 3695

Risarcimento del danno – responsabilità contrattuale – onere probatorio

In caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnate e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona» (così Cass. Sez. Unite 27/06/2002 n. 9346).
Da ciò, consequenzialmente, deriva l’applicabilità del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c. (obbligazioni principali del venditore), in virtù del quale al danneggiato è imposto solo di provare che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre incombe sulla scuola l’onere di dimostrare che l’evento sia stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

I requisiti della cofideiussione

Cass. Sez. I, 24.2.2016 n. 3628

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – cofideiussione – condizioni

L’istituto della “confideiussione” di cui all’art. 1946 cod. civ. è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell’art. 1954 cod. civ., spetta a colui che ha pagato l’intero; l’art. 1937 cod. civ., laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni.

Mezzi di soccorso e responsabilità nella circolazione

Cass. Civ., sez. III, 23.2.2016, n. 3503

Circolazione stradale – responsabilità – limitazioni nella guida

Nella valutazione del comportamento tenuto dal conducente di un mezzo di pubblica utilità nel momento dell’intervento, è necessario procedere con un bilanciamento di interessi: da un lato, infatti, ricorre l’esigenza di prestare un servizio urgente, dall’altro quella di non creare ingiustificati pericoli per gli altri utenti della strada, in rapporto alle circostanze del caso concreto.
D’altra parte, per gli utenti della strada l’art. 177 Codice della Strada al terzo comma prevede l’obbligo, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E’ ragionevole pensare che il conducente di un mezzo di soccorso faccia affidamento sul rispetto di tale obbligo da parte dei terzi.
In questo senso «debbono ritenersi ingiustificati i pericoli per gli altri utenti della strada che non siano da questi evitabili conformandosi all’obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso anche, se necessario, arrestandosi non appena udito il relativo segnale acustico». Pertanto, qualora gli altri utenti della strada non si conformino a tali prescritti comportamenti, non potrà essere individuata una responsabilità del conducente del mezzo di soccorso per eventuali sinistri.

Lo ius variandi della banca deve essere giustificato da fatti oggettivi

Cass. Sez. I, 23.2.2016 n. 3480

Diritto bancario – contratti bancari – ius variandi – condizioni

E’ sicuramente ammissibile la facoltà della banca di variare il tasso unilateralmente ma esso deve ancorarsi a criteri prestabiliti, in modo che sia assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità, rimessa all’arbitrio del creditore, una concreta determinazione sulla base di una disciplina, fissata su scala nazionale e vincolante (ad esempio: il tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all’autorità di vigilanza) o comunque con riferimento ad elementi obbiettivi ed esterni, come il tasso di cambio di una valuta, concordata tra le parti.

Se la banca paga un assegno bancario a persona diversa dal beneficiario risponde anche in assenza di colpa

Cass. Sez. I, 22.2.2016 n. 3336

Diritto bancario – assegno bancario – negoziazione – responsabilità – condizioni

La banca, nell’effettuare il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di quest’ultimo.

Il patto di compensazione nel contratto di anticipazione di credito è opponibile al curatore se stipulato prima del fallimento

Cass. Sez. I, 19.2.2016 n. 3336

Diritto fallimentare – anticipazione di credito – compensazione – condizioni

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di “incamerare” le somme riscosse in favore della banca (c.d. “patto di compensazione” o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che né l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).

La garanzia della bigenitorialità

Cass. Civ., sez. I, 19.2.2016, n.3331

Famiglia – responsabilità genitoriale – affidamento figli minori

A fronte delle buone competenze genitoriali di entrambi, il minore viene collocato dal genitore che meglio garantisce il rispetto dell’altro genitore ed il mantenimento dei rapporti con quest’ultimo e di conseguenza il più equilibrato sviluppo psico-fisco del minore.

I pagamenti non autorizzati non portano sempre alla revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo

Cass. Sez. I, 19.2.2016 n. 3324

Diritto fallimentare – concordato preventivo – pagamenti – legittimità – condizioni

I pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l’automatica revoca, ai sensi dell’art. 173 u.comma l. fall., dell’ammissione alla procedura, la quale consegue solo all’accertamento, che va compiuto dal giudice del merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.