Archivio mensile:febbraio 2016

Per dichiarare il fallimento non è necessario un titolo definitivo

Cass. Sez. VI, 8.1.2016 n. 163

Diritto fallimentare – fallimento – dichiarazione – condizioni

L’art. 6 LF, laddove stabilisce che il fallimento é dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante.

Anche la indebita attribuzione ai propri prodotti di pregi di quelli altrui è concorrenza sleale

Cass. Sez. VI, 7.1.2016 n. 100

Diritto commerciale – concorrenza sleale – pubblicità comparativa – sussistenza

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, di cui all’art. 2598, n. 2 cc, non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria di tecniche, materiali o procedimenti già usati da altra impresa, che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali, ad esempio, premi, medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La cancellazione dell’impresa individuale dal registro imprese non la estingue

Cass. Sez. VI, 7.1.2016 n. 98

Diritto commerciale – impresa individuale – cancellazione – estinzione – insussistenza

La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale la cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.

Come si atteggia la responsabilità per cose in custodia

Cass. Sez. VI, 7.1.2016 n. 56

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – custodia – prova – condizioni

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cc, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.