Cass. Sez. I, 30.7.2014 n. 17290
Diritto commerciale – Diritto fallimentare – liquidazione coatta amministrativa – efficacia
Il combinato disposto dell’art. 200 L.F., il quale prevede che gli effetti ivi richiamati si producono “dalla data del provvedimento di liquidazione…”, e l’art. 45 L.F., che va interpretato nel senso che ai fini dell’opponibilità al Fallimento, l’atto non soltanto deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, comporta che la compravendita stipulata dalla impresa poi posta in liquidazione coatta amministrativa è opponibile alla procedura non solo se ha data certa anteriore al decreto di ammissione ma anche se, sempre prima di questo o dell’eventuale sentenza ex art. 195 L.F., sia anche trascritto.