Archivio mensile:settembre 2014

Danni conseguenti ad emotrasfusioni

Cass., Sez. VI, 30.7.2014, n. 17403

Responsabilità medica – risarcimento del danno – termine di prescrizione

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è chiaramente di natura extracontrattuale, non potendosi configurare un contratto sociale tra il Ministero e i singoli individui sottoposti a trasfusione. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale. Tale termine decorre poi, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., dal giorno in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Tre secondi di giallo prima del rosso sono sufficienti

Cass. Sez. VI, 1.9.2014 n. 18470

Sanzioni amministrative – violazioni al codice della strada – semaforo – luce gialla – durata

In relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 deI 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.

Anche nel contratto di mutuo si ha l’anatocismo

Cass. Sez. III, 27.8.2014 n. 18325

Diritto commerciale – Diritto bancario – mutuo fondiario – anatocismo – legittimità

L’art. 1283 cc, per il mutuo fondiario, è derogato sia dall’art. 38 del r.d.l. n. 646 del 1905, che dagli artt. 14 del D.P.R. n. 7/76 e 16 della legge n. 175/91. Va perciò ribadito che, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 14, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento.

Chi compra all’asta lo fa sempre bene a meno che non sia colluso con il creditore procedente

Cass. Sez. III, 27.8.2014 n. 18312

Diritto processuale civile – esecuzione per espropriazione forzata – acquisto dell’aggiudicatario – nullità del procedimento esecutivo – irrilevanza

In materia di vendita forzata, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti alla vendita ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assume essere stato pregiudicato dall’esecuzione, salvo il caso di collusione tra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell’acquirente nell’eseguire i controlli precedenti all’acquisto, ma la consapevolezza della nullità e un accordo in danno all’esecutato tra acquirente e creditore.

I debiti nati per esigenze familiari superano sempre il fondo patrimoniale

Cass. Sez. III, 26.8.2014 n. 18248

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fondo patrimoniale – debiti sorti per esigenze familiari – inopponibilità

Se il credito del terzo è maturato per soddisfare i bisogni della famiglia, l’esecuzione sul fondo patrimoniale è sempre legittima senza che sia necessario indagare se sia sorto prima il credito o il fondo. Pertanto, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale), la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia, rende sempre e comunque legittima l’esecuzione su di un diritto reale oggetto di quel fondo.

La banca che paga l’assegno non trasferibile a chi non è il beneficiario risponde verso costui

Cass. Sez. III, 25.8.2014 n. 18183

Diritto commerciale – Diritto bancario – assegno bancario – non trasferibilità – responsabilità

L’articolo 43 Regio Decreto 21/12/1933 n. 1736 prevede che l’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se non ad un banchiere, per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Il secondo comma precisa poi che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal giratario per l’incasso risponde del pagamento.
Pertanto tale norma disciplina in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 1189 cc, a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. E invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell’obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art. 43.

Se l’autostrada è rumorosa, la società concessionaria risarcisce i danni

Cass. Sez. III, 25.8.2014 n. 18195

Diritto della responsabilità extracontrattuale – immissioni di rumori – normale tollerabilità – concessionario PA – responsabilità

L’articolo 844 del codice civile che disciplina le immissioni anche rumorose nei rapporti tra privati esprimo un principio di riferimento della normale tollerabilità e non vi sono ostacoli all’applicabilità del criterio comparativo differenziale per determinare la soglia dell’intollerabilità anche nei rapporti tra i privati ed i concessionari della pubblica amministrazione, che comunque sono tenuti ad osservare gli standards ambientali. Pertanto l’articolo 844 del codice civile, quale norma che disciplina in generale le immissioni, detta un parametro di riferimento che può essere utilmente applicato analogicamente anche ai rapporti con il concessionario della pubblica amministrazione.

Per il lastrico solare pagano tutti i condomini

Cass. Sez. III, 25.8.2014 n. 18164

Diritto immobiliare – condominio – lastrico solare – spese – ripartizione

Poiché il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Ne consegue che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 cc. Né, ai fini della ripartizione delle spese fra i condomini, rileva che le infiltrazioni possano essere state provocate da difetti in ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive.
L’obbligo dei condomini cui il lastrico solare serve di copertura di concorrere in dette spese trova infatti fondamento non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti.

La prova della frode nell’azione revocatoria può essere data dalla parentela del terzo

Cass. Sez. I, 8.8.2014 n. 17821

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – azione revocatoria – accordo fraudolento – prova

In caso di azione revocatoria proposta contro una vendita immobiliare la consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori può essere desunta dal giudice anche mediante presunzioni e, in particolare, dal grado di parentela esistente tra venditore e acquirente.

Il vincolo del regolamento condominiale deve risultare dalla nota di trascrizione

Cass. Sez. II, 31.7.2014 n. 17493

Diritto immobiliare – condominio – regolamento condominiale – opponibilità – trascrizione

L’art. 2659, comma 1, n. 2, c.c., secondo cui nella nota di trascrizione devono essere indicati il titolo di cui si richiede la trascrizione e la data del medesimo, va interpretato in collegamento con il successivo art. 2655 il quale stabilisce che l’omissione o l’inesattezza delle indicazioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto. Ne consegue che dalla nota deve risultare non solo l’atto in forza del quale si domanda la trascrizione ma anche il mutamento giuridico, oggetto precipuo della trascrizione stessa, che quell’atto produce in relazione al bene. Pertanto, in caso di regolamento di condominio c.d. contrattuale, non basta indicare il medesimo ma occorre indicare le clausole di esso incidenti in senso limitativo sui diritti dei condomini sui beni condominiali o sui beni di proprietà esclusiva. In altri termini ai fini della opponibilità delle servitù reciproche costituite con il regolamento di condominio c.d. contrattuale, è necessaria una trascrizione specifica ed autonoma del vincolo.