Archivio mensile:luglio 2014

Da moglie e marito a moglie e moglie

Corte Costituzionale, 11.6.2014, n.170

Delle persone e della famiglia – scioglimento del matrimonio – rettificazione dell’attribuzione del sesso

La situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, essenziale per il nostro ordinamento, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili».
Evidente, per i giudici, che «la condizione dei coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni ‘specifiche’ o ‘particolari’ di coppie dello stesso sesso», e rispetto a tali situazioni «la normativa» – ritenuta parzialmente illegittima – prevede una «tutela esclusiva» dell’interesse statuale – «a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio» –, restando chiusa, invece, a «ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come forma di comunità, connotata dalla stabile convivenza tra due persone, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione».

L’invio telematico della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista richiede un incarico specifico del contribuente

Cass. Sez. Trib., 11.6.2014 n. 13138

Diritto tributario – dichiarazione dei redditi – invio telematico – mandato

L’invio telematico della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 3 dpr 322/98 richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all’intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione.

La morte del contraente del preliminare non causa la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e gli eredi devono stipulare il definitivo

Cass. Sez. II, 11.6.2014 n. 13224

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare – morte del contraente – risoluzione per impossibilità sopravvenuta – insussistenza

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contratto preliminare con riferimento all’unica prestazione cui le parti risultano obbligate, e cioè la prestazione della futura attività necessaria per la formazione del contratto definitivo; tuttavia di norma, la morte di una delle parti non da luogo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare, in quanto, come nella specie, nella posizione del defunto subentra l’erede, salve le poche eccezioni, legislativamente determinate, di posizioni giuridiche intrasmissibili mortis causa.
Con riferimento alla asserita impossibilità economica di corrispondere il prezzo (in tesi ridondante sull’impossibilità di stipulare il definitivo), neppure può ritenersi sussistente una sopravvenuta impossibilità della prestazione perché l’impossibilità sopravvenuta che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, caratteri questi che non si rinvengono nella morte del contraente.

I requisiti del “corretto” verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada

Cass., Sez. VI, 10.6.2014, n.13037

Codice della strada – illecito amministrativo – modalità di contestazione non immediata

Il requisito della specificità dell’atto di accertamento è osservato con l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo del veicolo e della relativa targa e della località in cui si è verificato il fatto. Non sono, quindi, necessarie altre indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato, dovendo la contravvenzione essere contestata in un breve periodo di tempo, entro cui ci sia ancora un collegamento mnemonico con il fatto, in modo tale che il soggetto possa, anche con la semplice indicazione della via, sostenere e provare che la sua vettura non si trovava lì.

Il sistema di pagamento SWIFT: quando sono valide le comunicazioni interbancarie

Cass. Sez. I, 10.6.2014 n. 13020

Diritto commerciale – Diritto bancario – sistema pagamento SWIFT – validità

L’acronimo swift sta per Society for Worldwide interbank financial telecomunication e costituisce un sistema di comunicazione interbancaria, a cui possono accedere anche gli utenti-clienti di una banca, utilizzando il codice “bic” (bank identificative code) della stessa banca, con l’aggiunta degli identificativi propri (codice iban) e trasmettendo ad altro utente di altra banca, identificato con il bic della banca ricevente e l’iban dell’utente destinatario. Della comunicazione effettuata rimane traccia nel server.
La SWIFT gestisce un servizio mondiale di messaggeria elettronica per organismi finanziari che permette a più di novemila banche, istituti finanziari e di gestione di titoli nonché di altre società clienti di scambiare tra loro messaggi finanziari standardizzati tramite un software sviluppato dall’impresa stessa e la sua rete internazionale criptata di trasmissione di dati. Grazie a tale rete di trasmissione di dati che ha istituito e di cui assicura la manutenzione, la SWIFT provvede in particolare al trattamento di messaggi concernenti pagamenti interbancari ed operazioni su titoli. Gli organismi finanziari aderenti alla SWIFT sono connessi alla rete attraverso le proprie installazioni informatiche, grazie ad una connessione specifica (gateway).
I soggetti aderenti al sistema swift, che sono solo le banche, devono attenersi esclusivamente ai codici e alle forme utilizzate dal sistema che prevede lo scambio di messaggi di testo insieme con il codice identificativo del tipo dell’operazione disposta, composto di lettere e numeri. I messaggi hanno formati standards definiti a livello mondiale e riportati nel manuale ufficiale della società Swift User Handbook. I messaggi che non rispettano la forma suddetta non sono vincolanti.

Se l’erede legittimario pretermesso contesta la compravendita del de cuius, spetta all’acquirente provare il pagamento del prezzo

Cass. Sez. II, 9.6.2014 n. 12955

Diritto delle successioni – eredi legittimari – reintegrazione della quota di legittima

Il legittimario pretermesso dall’eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal “de cuius” in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

Nella simulazione è la parte deve provare l’effettivo pagamento del prezzo

Cass. Sez. II, 9.6.2014 n. 12955

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – simulazione – onere della prova

Nell’azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

Il consenso informato del paziente è sempre necessario

Cass. Sez. III, 6.6.2014 n. 12830

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – responsabilità medica – consenso informato – necessità

In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

In caso di infortunio incombe al datore di lavoro provare il rispetto della normativa antinfortunistica

Cass. Sez. Lav., 4.6.2014 n. 12652

Diritto del lavoro – infortunio o malattia – onere della prova

Nella controversia avente ad oggetto la responsabilità’ del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, il lavoratore infortunato deve provare l’esistenza del rapporto di lavoro, l’infortunio o la malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso; il datore di lavoro deve invece dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività1 svolta nonché’ di aver adottato, ex art. 2087 cc, tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività’ e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile.

Nel concordato preventivo la documentazione offerta ai creditori deve essere completa

Cass. Sez. I, 4.6.2014 n. 12549

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – documentazione prodotta – completezza – necessità

I creditori hanno il compito di valutare la convenienza economica della proposta di concordato senza l’intervento tutorio del giudice e quindi è necessario che la documentazione prodotta sia completa e affidabile e deve essere illustrata ed interpretata dal professionista attestatore e, quindi, dal commissario giudiziale, posto che solo una puntuale conoscenza della situazione realmente esistente può consentir loro di esprimere consapevolmente il giudizio che devono formulare.