Archivio mensile:giugno 2014

Se non si chiede l’adeguamento ISTAT il canone resta lo stesso per tutta la durata del contratto

Cass. Sez. III, 26.5.2014 n. 11675

Diritto immobiliare – contratto di locazione – adeguamento ISTAT

La richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, e ciò sia in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, giusta disposto dell’art. 32 della legge cosiddetto sull’equo canone, sia in caso di locazioni ad uso abitativo, ex art. 24 stessa legge.

Il creditore deve trascrivere le accettazioni tacite delle eredità del debitore

Cass. Sez. III, 26.5.2014 n. 11638

Diritto processuale civile – processo esecutivo – esecuzione per espropriazione forzata immobiliare – accettazione tacita eredità – trascrizione

Nel processo esecutivo, spetta al giudice dell’esecuzione verificare, d’ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.
Qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ.. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

Il comune non risponde per l’annegamento in mare

Cass. Sez. III, 23.5.2014 n. 11532

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – responsabilità da beni in custodia – tratto di mare antistante il territorio comunale – insussistenza

Il mare territoriale è cosa distinta e separata dal lido marino, il quale soltanto può formare oggetto di proprietà e rientra nel demanio marittimo. Ne consegue che il mare di per sé non può costituire una cosa suscettibile di “custodia” ai sensi dell’art. 2051 cc, e non è invocabile pertanto la presunzione prevista da quest’ultima norma nei confronti della pubblica amministrazione cui a legge affidi la gestione del lido marino. Un danno può ritenersi causato “dalla cosa”, ai sensi dell’art. 2051 cc, solo quando quest’ultima abbia avuto un ruolo determinante nella causazione dell’evento, e non già quando abbia costituito la mera occasione di esso. Ne consegue che nel caso di morte per annegamento di un bagnante in nessun caso può ritenersi che il conseguente danno sia stato causato dalla spiaggia di provenienza della vittima, ai fini dell’invocabilità della presunzione di cui all’art. 2051 cc nei confronti dell’ente gestore del lido marino.

Il danneggiato dal promotore finanziario deve provare la sua condotta illecita perché l’intermediario ne risponda

Cass. Sez. III, 23.5.2014 n. 11524

Diritto commerciale – Diritto finanziario – promotore finanziario – intermediario – responsabilità

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, onde pervenire all’affermazione della responsabilità solidale del promotore e dell’intermediario per i danni subiti dall’investitore a causa della condotta del primo, occorre che l’investitore provi, non soltanto dell’inadempimento del promotore e/o dell’intermediario finanziario di obbligazioni nascenti dal contratto o dalla legge poste a sua tutela, ma anche il danno e il nesso di causalità tra questo e il dedotto inadempimento.

Mantenimento da restituire se nelle more i figli diventano economicamente autosufficienti

Cass., Sez. I, 23.5.2014, n. 11489

Esercizio della responsabilità genitoriale – provvedimenti riguardo ai figli – revisione delle condizioni di divorzio

La riduzione della contribuzione paterna deve essere statuita in sede di revisione delle condizioni di divorzio nel caso di sopravvenuto conseguimento dell’indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni della coppia.
Se alla data introduttiva del procedimento di revisione, l’obbligo paterno di contribuzione al mantenimento dei figli e, quindi, anche «il titolo che aveva legittimato la donna a percepire dall’ex marito il contributo, è venuto meno, in quanto i figli sono diventati economicamente autosufficienti, il padre ha diritto di richiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall’ex-moglie dal momento della presentazione della domanda di revisione delle condizioni di divorzio. Infatti gli importi versati dall’uomo non hanno affatto potuto assumere funzione alimentare, poiché destinati a persone già divenute economicamente autonome.

Per la dichiarazione di fallimento è sufficiente un credito derivante da sentenza non ancora passata in giudicato

Cass. Sez. I, 22.5.2014 n. 11421

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – dichiarazione di fallimento – credito non definitivo

Il credito vantato dal creditore rileva sia per la sua legittimazione a chiedere il fallimento del debitore sia per l’accertamento dello stato di insolvenza di quest’ultimo e la legge non prevede che detto credito sia stato accertato con efficacia di giudicato; spetta al giudice che dichiara il fallimento accertare il credito anche solo incidenter tantum.

L’anatocismo implicito non c’è neppure per i contratti di mutuo

Cass. Sez. I, 22.5.2014 n. 11400

Diritto commerciale – Diritto bancario – mutui fondiari – anatocismo

Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia. L’attuale disciplina dei mutui fondiari non prevede più la capitalizzazione degli interessi sul capitale e quindi, in caso di risoluzione del contratto, gli interessi moratori non vanno calcolati sulla parte di interessi delle rate scadute e non pagate ma solo sul parte di capitale e non sono privilegiati, a meno che l’anatocismo non sia stato espressamente pattuito.

La revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto comporta l’accoglimento altrettanto parziale dell’opposizione all’esecuzione iniziata con il decreto provvisoriamente esecutivo

Cass. Sez. III, 20.5.2014 n. 11090

Diritto processuale civile – opposizione all’esecuzione – caducazione parziale del titolo

Se nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su titolo esecutivo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e ancora non definitivo, risulta negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, anche se non definitiva, emessa nel giudizio in cui se ne discute, o per riconoscimento della parziale inesistenza originaria o per riconoscimento di una parziale inesistenza in forza di fatto estintivo sopravvenuto fatto valere in quel giudizio, il giudice dell’esecuzione che decida l’opposizione avverso il titolo provvisoriamente esecutivo deve rigettarla per la parte di credito riconosciuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando a seconda dei casi il momento al quale risale l’accertata inesistenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’esecuzione sia stata iniziata sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l’opposizione ad esso venga accolta parzialmente, come si evince anche dal secondo comma dell’art. 653 cpc.

Autovelox dopo l’incrocio e senza ripetizione del cartello relativo al limite “ribassato” di velocità

Cass., sez. VI, 20.5.2014, ordinanza n.11018

Codice della strada – eccesso di velocità

Poiché, alla luce del ‘Regolamento del Codice della strada’, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada.

Il diritto a chiedere la risoluzione di una vendita è potestativo e la prescrizione si interrompe solo con la citazione

Cass. Sez. II, 19.5.2014 n. 10965

Diritto delle obbligazioni e contratti – risoluzione – prescrizione – interruzione

La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall’art. 1492 cc al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione – fissata in un anno dall’art. 1495/3 cc – può essere utilmente interrotta solo dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219/1 cc, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.