Archivio mensile:giugno 2014

Quando la locazione diventa “insopportabile”

Cass., sez. III, 30.5.2014, n. 12291

Obbligazioni e contratti – contratto di locazione – cause di recesso

I gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli artt. 4 e 27 l. n. 392/1978, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, in modo da rendere gravosa la prosecuzione.
In presenza di molestie di fatto, il conduttore può agire personalmente contro il terzo, secondo quanto previsto dall’art. 1895 c.c., ma ciò non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica. Non è possibile costringere il conduttore a continuare a detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, essendo questa una facoltà e non un obbligo.

Incombe sul paziente dimostrare la propria volontà di abortire di fronte a una gravidanza indesiderata

Cass. Sez. III, 30.5.2014 n. 12264

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – responsabilità medica – gravidanza indesiderata – onere della prova

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi ad esami volti ad accertare l’esistenza di eventuali anomalie del feto.

L’appaltatore e la sua obbligazione di risultato

Cass., sez. II, 30.5.2014, n. 12225

Obbligazioni e contratti – contratto di appalto – responsabilità dell’appaltatore

La responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste anche se questi sono riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo. Avendo assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, l’appaltatore è tenuto, nei confronti del committente, a realizzare l’opera a regola d’arte, rispondendo anche per le condizioni imputabili al committente o a terzi, se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le ha segnalate all’altra parte e non ha adottato gli accorgimenti necessari per arrivare al risultato utile (a meno che, in questa situazione, non ottenga un espresso esonero di responsabilità).

Atti nell’interesse del minore ed autorizzazione del giudice cautelare

Cass., Sez. VI, 29.5.2014, n. 12117

Responsabilità genitoriale – diritti e doveri del figlio – inosservanza disposizioni giudice tutelare

Il figlio può esercitare l’azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme dettate a tutela del minore, tra le quali rientra anche quella secondo cui il denaro del minore deve essere investito previa autorizzazione del giudice tutelare e secondo le modalità prescritte in tale autorizzazione ex art. 322 c.c. Se così non fosse, l’atto può essere annullato e legittimato a proporre l’azione di annullamento è anche il figlio maggiorenne.
In tal caso il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del raggiungimento della maggiore età.

Chi agisce contro il fondo vittime della strada deve provare anche che il danneggiante è rimasto sconosciuto

Cass. Sez. III, 29.5.2014 n. 12060

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – fondo vittime della strada

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, applicabile ratione temporis, l’onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Al fine di rispettare la ratio della norma – che è quella di risarcire il danneggiato, ma anche di evitare possibili frodi al Fondo – si è richiesta la prova, non solo che il sinistro vi sia effettivamente stato ad opera di veicolo sconosciuto, ma anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato.

La valenza delle dichiarazioni del debitore sulla prescrizione presuntiva del debito

Cass., Sez. II, 28.5.2014, n. 11991

Tutela dei diritti – prescrizioni presuntive – ammissione di colui che oppone la prescrizione

L’ammissione del debitore di non aver estinto il debito, oppure la sua contestazione dell’entità del credito azionato, comporta, in base all’art. 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Infatti, non è possibile accogliere l’eccezione di prescrizione presuntiva ogni volta che il debitore ammetta di non aver estinto il debito oppure contesti, in qualsiasi forma, l’entità della somma richiesta. Anche quest’ultima circostanza, invero, implica il riconoscimento della permanenza, seppur parziale, del rapporto controverso, il che è incompatibile col presupposto necessario per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.

Il giudice deputato a decidere sull’affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio

Cass., Sez. Unite, 28.5.2014, n. 11915

Esercizio della responsabilità genitoriale – assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

L’individuazione del giudice deputato a disporre l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio nonché a decidere le controversie in tema di responsabilità genitoriale deve esser effettuata sulla base del luogo di residenza abituale del minore. Secondo la Corte di Cassazione la “residenza abituale” del minore consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazioni (Cass. n. 22507/2006). È proprio in tale luogo che risiede il giudice più vicino al minore in grado di meglio tutelare gli interessi dei bambini “contesi”. Più complesso appare individuare la residenza abituale e, conseguentemente, la giurisdizione, in neonati o in bambini di pochi mesi che non hanno modo di stringere legami solidi con il contesto che li circonda. In tal ipotesi, come nel caso di specie, si ritiene doversi applicare il criterio della stabilità e della durata della presenza del minore in un dato territorio che, di norma, coincide con quello del genitore che rappresenti per il bambino la figura essenziale di riferimento.

Se l’assegno è non trasferibile, la banca rischia di pagare due volte

Cass. Sez. I, 28.5.2014 n. 11897

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – assegno bancario – clausola di non trasferibilità

Ove la banca girataria per incasso di assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente, essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell’effettivo e legittimo prenditore.

Il foro del consumatore si applica ai contratti di acquisto di strumenti finanziari

Cass. Sez. VI, 27.5.2014 n. 11860

Diritto commerciale – Diritto finanziario – foro del consumatore

Nella controversia che concerne un contratto per l’acquisto di strumenti finanziari negoziato fuori dai locali commerciali, la competenza per territorio va determinata ai sensi dell’art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che resta applicabile in quanto l’art. 46 del codice esclude – con riguardo ai contratti relativi a strumenti finanziari – l’applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima dello stesso capo, concernenti la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e non anche delle norme contenuto nella sezione terza, del capo cui entrambe appartengono. Pertanto è competente solo il giudice della residenza del consumatore.

Chi si espone al rischio di subire un danno concorre nella responsabilità con l’autore del sinistro

Cass. Sez. III, 26.5.2014 n. 11698

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – concorso colposo del danneggiato

Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.