Archivio mensile:maggio 2014

Chi chiede la risoluzione, dopo aver domandato l’adempimento, può chiedere anche la restituzione della prestazione eseguita e il danno

Cass. Sez. Un., 11.4.2014 n. 8510

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratti a prestazioni corrispettive – risoluzione – risarcimento del danno

La parte che abbia promosso una causa chiedendo l’adempimento e che poi, nel corso del giudizio, abbia variato la sua domanda chiedendo la risoluzione per inadempimento della controparte, può chiedere anche la restituzione delle prestazioni eseguite nel corso del contratto e il risarcimento dei danni subiti derivanti dalla cessazione degli effetti del contratto risolto.

L’erede pro-quota deve indicare questa sua qualità al creditore del defunto

Cass. Sez. III, 10.4.2014 n. 8405

Diritto delle successioni – debiti ereditari – coeredi

Gli eredi rispondono dei debiti del de cuius secondo la quota di eredità, pertanto, in caso di più eredi, qualora uno di essi sia convenuto per il pagamento di un debito ereditario, costui ha l’onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione un’eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero debito del defunto al solo coerede convenuto in giudizio.

Quando il committente risponde dei danni dovuti all’appaltatore

Cass. Sez. III, 10.4.2014 n. 8410

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di appalto – responsabilità

L’art. 2049 cc prevede una ipotesi di responsabilità indiretta in capo all’imprenditore appaltatore, che organizza il lavoro altrui e subisce i rischi connessi ad una non buona organizzazione; non è escluso che tale responsabilità si possa estendere, in casi particolari, anche al committente, e tuttavia tale estensione costituisce una eccezione alla regola, al verificarsi di determinati presupposti che consistono nella scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente, o nell’essersi questi intromesso nella gestione dei lavori, direttamente o tramite tecnici incaricati, fino a far assumere all’appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale.

Anche dopo il fallimento della società l’amministratore può rispondere nei confronti dei creditori

Cass. Sez. I, 10.4.2014 n. 8458

Diritto commerciale – Diritto societario – responsabilità amministratori

In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod. civ., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.

La mancanza di informazioni per l’investitore non comporta mai la nullità del contratto

Cass. Sez. I, 10.4.2014 n. 8462

Diritto commerciale – Diritto finanziario – obbligo informazione – nullità – esclusione

Poiché solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non anche la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità; in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

I bonifici on line dovrebbero essere gratuiti

Corte Giustizia CE Sez. V, 9.4.2014 causa C-616/11

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Diritto bancario – contratto di conto corrente bancario – ordini di pagamento

L’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre al pagatore spese per l’utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.

Chi compra un immobile non ultimato non può pretendere l’abitabilità dal venditore

Cass. Sez. II, 9.4.2014 n. 8351

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – vendita – abitabilità

Qualora il bene risulti venduto “al rustico”, cioè privo d’impianto idrico ed elettrico, l’impegno a conseguire il rilascio del certificato di agibilità “al più presto”, presuppone (condizione implicita) il completamento dello stesso bene, cosa questa che è a carico del compratore.

Il difetto di procura può essere contestato solo dal debitore e non anche dal fideiussore in caso di contratto autonomo di garanzia

Cass. Sez. III, 8.4.2014 n. 8152

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – procura – fideiussione

In caso di assunzione di un debito dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato con procura invalida, debito a sua volta garantito da un fideiussore, spetta solo al rappresentato decidere se tenere o meno in vita gli effetti dell’attività negoziale, mediante la ratifica. L’inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è quindi rilevabile solo su eccezione di quest’ultimo e non d’ufficio. Il fideiussore non è pertanto legittimato a proporre l’eccezione ex art. 1945 cc se non dimostra che la fideiussione era una fideiussione ordinaria e non un contratto autonomo di garanzia.

Anche il Pubblico Ministero può chiedere il fallimento

Cass. Sez. I, 4.4.2014 n. 7996

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – dichiarazione di fallimento – pubblico ministero

Anche dopo la riforma del diritto fallimentare, il pubblico ministero è legittimato a presentare, di sua iniziativa, domanda di fallimento tutte le volte in cui abbia avuto notizia della presumibile insolvenza della società da parte del tribunale fallimentare attraverso una sua segnalazione.

Mutuo con titoli in pegno? L’operazione complessiva della banca va qualificata come servizio di investimento

Cass. Sez. III, 3.4.2014 n. 7776

Diritto commerciale – Diritto finanziario – contratto di mutuo – pegno su titoli

L’operazione finanziaria consistente nell’erogazione al cliente, da parte d’una banca, d’un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per conto del cliente strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unico ed unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, e che va inquadrato tra i “servizi di investimento” di cui all’art. 1/5 d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (TUF).