Se il debitore ceduto non contesta la cartolarizzazione per il creditore può essere sufficiente la produzione della GU
Cass. Sez. I, 24.10.2025 n. 28335
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – cartolarizzazione – prova – condizioni
Ove non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Qualora invece sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
