Se il contratto di credito al consumo si estingue anticipatamente, tutti i costi, pro quota, vanno rimborsati

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Cass. Sez. I, 8.5.2026 n. 13328

Diritto bancario e dei mercati finanziari – credito al consumo – estinzione anticipata – costi – rimborso – quantificazione

In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125-sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1° settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell’interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione.

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