Non c’è la responsabilità della banca se il cliente utilizza l’apertura di credito per acquistare prodotti finanziari rischiosi
Cass. Sez. I, 16.5.2019 n. 13265
Diritto bancario – apertura di credito – provvista – acquisto di prodotti finanziari – responsabilità della banca – esclusione
Non scatta la responsabilità della banca intermediaria che finanzia il cliente per finalità professionali e imprenditoriali, se con la provvista dell’apertura di credito vengono anche acquistati titoli rischiosi. Il cliente non può chiedere la risoluzione per nullità delle relative operazioni di acquisto perché la banca non avrebbe adempiuto ai propri obblighi informativi verso l’investitore privato che finanziava. Non si applica infatti il regolamento Consob sulla concessione di finanziamenti agli investitori che prescrive l’indicazione di tutti i termini dell’operazione e gli obblighi di informare l’investitore dei rischi a essa connessi se sussistenti. La disciplina di maggior rigore si applica però se è dimostrato il collegamento funzionale oggettivo tra il finanziamento e l’investimento.
