Gli ordini relativi ai prodotti finanziari non richiedono necessariamente la forma scritta
Cass. Sez. I, 29.5.2019 n. 14671
Diritto finanziario – ordini – forma – condizioni
In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami, ai sensi dell’art. 1352 c.c., la possibilità di dare all’intermediario ordini orali inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, imponendo alla banca intermediaria di annotare l’ordine telefonico su un apposito registro, la prescrizione relativa all’annotazione sul registro non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova – altrimenti più difficile – dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere.
