La procedura esecutiva, anche se chiusa non per colpa del creditore, ha effetto interruttivo permanente della prescrizione

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Cass. Sez. III, 9.5.2019 n. 12239

Diritto processuale civile – esecuzione – espropriazione forzata – prescrizione – interruzione permanente – condizioni

In tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente determinato dall’introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell’art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest’ultima, a norma dell’art. 2945 c.p.c., comma 3, l’effetto stesso resterà istantaneo.

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