Per qualificare un contratto come oneroso o gratuito occorre vedere la causa concreta del negozio
Cass. Sez. I, 11.8.2025 n. 23039
Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – natura del contratto – determinazione
L’atto formalmente qualificato come compravendita può essere dichiarato inefficace ex art. 64 l.fall. se, alla luce della causa concreta, risulti privo di corrispettivo effettivo, come nel caso in cui il prezzo sia costituito dalla cessione di un credito già inesigibile verso società insolvente.
Il carattere oneroso o gratuito di un atto di disposizione patrimoniale non si desume dalla sua forma astratta, ma dalla causa concreta dell’operazione, dovendosi valorizzare l’interesse effettivo del disponente e la controprestazione economicamente rilevante.
La trascrizione del contratto nei registri immobiliari non conferisce alcuna stabilità ulteriore all’atto rispetto a quanto previsto dal diritto sostanziale e non preclude l’azione di inefficacia promossa dal curatore fallimentare.
