La banca che ha in pegno titoli li deve vendere in caso di loro deprezzamento

 In News

Cass. Sez. I, 14.5.2019 n. 12863

Diritto delle obbligazioni e contratti – pegno – rischio di deprezzamento – vendita – obbligo

Viola l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all’eventuale liquidazione del medesimo». «Del pari, è da ritenere contrario al canone di buona fede il comportamento del creditore garantito che non dia tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.

Post recenti