Nelle procedure concorsuali il credito della banca deve risultare da contratti muniti di data certa

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Cass. Sez. I, 30.1.2026 n. 2011

Diritto bancario e dei mercati finanziari – procedure concorsuali – ammissione del credito – contratti – data certa – necessità

La terzietà del curatore fallimentare comporta che le pretese creditorie nei confronti della massa devono essere provate con documentazione opponibile al fallimento, munita di data certa anteriore all’apertura del concorso ai sensi dell’art. 2704 cc Per i contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB, la prova del rapporto contrattuale deve risultare da documenti aventi data certa e non può essere surrogata da altri mezzi di prova. In mancanza di data certa della scrittura contrattuale per la quale è prevista la forma scritta a pena di nullità, il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito fondato su tale titolo negoziale.

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